Approvato il 4 marzo 2024, l’obiettivo del PPWR – Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – è quello di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nell’Unione Europea.
Rappresenta un significativo passo avanti nella lotta all’impatto ambientale degli imballaggi. Il PPWR è stato concepito per ridurre l’inquinamento da plastica e promuovere un’economia circolare. Definisce sette aree chiave che stanno ridefinendo il panorama della progettazione e della gestione degli imballaggi.
Le aree chiave del PPWR
– Riciclabilità
Dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili. La legge PPWR introduce tre classi di prestazioni:
Classe A: imballaggi con un tasso di riciclabilità superiore al 95%.
Classe B: imballaggi con un tasso di riciclabilità superiore all’80%.
Classe C: imballaggi con un tasso di riciclabilità superiore al 70%.
Tuttavia, gli imballaggi di questa categoria saranno considerati non riciclabili a partire dal 2038.
Gli imballaggi con un tasso di riciclabilità inferiore al 70% saranno classificati direttamente come non riciclabili.
L’articolo 6 stabilisce che nel 2028 sarà redatto un testo di valutazione per determinare la classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi. Tale valutazione comporterà un’analisi dettagliata della conformità degli imballaggi ai requisiti di riciclabilità stabiliti dalla legge.
– Materie prime riciclate
Dal 2030, per le parti in plastica degli imballaggi sarà richiesta una percentuale minima di materiale riciclato post-consumo (PCR). Nel 2040, questa percentuale sarà aumentata. I requisiti sono i seguenti (escluso il PET e gli imballaggi per bevande):
- 2030 : Gli imballaggi dovranno contenere più del 35% di PCR.
- 2040: questa percentuale dovrebbe superare il 65%.
Esistono eccezioni per alcuni tipi di imballaggi, in particolare :
- Imballaggio compostabile.
- Imballaggi destinati al contatto diretto con gli alimenti se l’uso della PCR presenta un rischio per la salute.
- Imballaggi con meno del 5% di plastica.
L’articolo 7 specifica che i metodi per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato saranno definiti in un secondo momento.
(*) PCR: riciclato post-consumo.
– Materie prime biobased
La legislazione in arrivo nei prossimi tre anni fisserà gli obiettivi per l’utilizzo di materie prime biobased negli imballaggi in plastica. Questa normativa consentirà di sostituire il contenuto riciclato con quello di origine biologica per gli imballaggi alimentari, compresi quelli utilizzati per frutta e verdura e vari prodotti alimentari.
L’articolo 8 di questa futura legislazione specificherà le modalità e gli obiettivi specifici per l’integrazione delle materie prime di origine biologica negli imballaggi in plastica.
– Compostabilità
Gli imballaggi biodegradabili devono consentire il riciclo dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi.
L’articolo 9 della legislazione specifica le scadenze e gli standard associati:
- Scadenze: i requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dall’entrata in vigore della normativa.
- Prossimamente: Saranno definiti standard armonizzati che specificheranno i requisiti di compostabilità industriale e domestica.
– Riduzione
A partire dal 2030, il peso e il volume degli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo indispensabile. Tale riduzione dovrà essere conforme a otto criteri di prestazione:
- Protezione del prodotto
- Processi di produzione
- Logistica
- Funzionalità
- Requisiti informativi
- Salute e sicurezza
- Requisiti legali
- Contenuto riciclato, riciclabilità e riutilizzo
L’articolo 10 specifica che sono in arrivo norme di calcolo e di verifica armonizzate per garantire la conformità a questi criteri.
– Riutilizzo
L’articolo 11 stabilirà linee guida specifiche per regolamentare e incoraggiare il riutilizzo degli imballaggi, in particolare nel settore dei fast food.
– Etichettatura
Entro il 2030, le etichette, i codici QR e altri supporti digitali presenti sugli imballaggi dovranno fornire informazioni dettagliate sui materiali di cui sono fatti. Questa misura comprende :
- Identificazione delle sostanze che destano preoccupazione, con nomi e concentrazioni.
- Identificazione degli imballaggi coperti dallo schema di responsabilità estesa del produttore (EPR).
L’articolo 12 di questa normativa stabilisce le seguenti scadenze:
- 42 mesi dopo l’entrata in vigore: introduzione di informazioni sui materiali e sulle sostanze che destano preoccupazione.
- 2 anni dopo l’entrata in vigore: identificazione degli imballaggi coperti da uno schema EPR.
Restrizioni su alcuni tipi di imballaggio
Il PPWR introduce anche restrizioni specifiche per il 2030 su alcuni tipi di imballaggi in plastica. Questi includono:
Imballaggi in plastica monouso in bundle
- Uso limitato: imballaggio utilizzato nel punto vendita per consentire ai consumatori di acquistare più copie in un lotto.
- Esempi: film termoretraibile, film termoretraibile
- Soluzioni CGP: Carta da raggruppamento eco-responsabile BANDOKRAFT®
Imballaggi in plastica monouso
- Uso limitato: imballaggi utilizzati nelle aree di ristorazione.
- Esempi: vassoi, piatti, tazze monouso
- Soluzioni CGP : imballaggi monouso
Imballaggi in plastica monouso per condimenti
- Uso limitato: imballaggi utilizzati per porzioni o razioni individuali di condimenti, tranne che per la vendita da asporto o negli ospedali.
- Esempi: bustine, tubetti, ecc.
- Soluzioni CGP: Carta da imballaggio eco-responsabile PACKOKRAFT®
Documentazione tecnica
Infine, la documentazione tecnica fornirà le linee guida essenziali per valutare la conformità dell’imballaggio ai requisiti pertinenti.
Innovazione del rivestimento CGP
Il PPWR segna una svolta importante nella regolamentazione degli imballaggi all’interno dell’Unione Europea, allineata con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale.
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Sono state introdotte restrizioni per alcuni tipi di imballaggi.
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Conclusione
Il PPWR segna una svolta importante nella regolamentazione degli imballaggi all’interno dell’Unione Europea. Fornisce un quadro incoraggiante per ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e dei loro rifiuti.
Promuovendo la riciclabilità, l’uso di materie prime riciclate e di origine biologica e riducendo l’uso di plastiche monouso, questa direttiva è in linea con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale.
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